1. Il personale medico, paramedico e delle organizazioni del terzo settore che presta la propria opera nell'ambito del servizio di ospedalizzazione domiciliare, deve essere in possesso di titoli comprovanti una esperienza specifica nell'assistenza ai malati terminali. A tale scopo sono istituiti presso le regioni appositi elenchi. Le regioni stabiliscono, con proprie norme, i criteri e le modalità di iscrizione agli elenchi, secondo le indicazioni contenute nel programma nazionale di cui all'articolo 1.